Statuto dell’ente del terzo settore denominato
CARE4LIFE – ETS
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Statuto
ART. 1 – (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto del codice civile, del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e succ. modificazioni e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE CARE4LIFE – ETS”.
L’acronimo ETS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l’entrata in vigore del registro unico nazionale del Terzo Settore e a seguito dell’iscrizione in esso di questa associazione.
L’associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Cittadella (PD) – via del Telarolo, 13.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e succ. modificazioni, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 3 – (Finalità)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sono:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività’ culturali di interesse sociale con finalità’ educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- Organizzazione di incontri, seminari, workshop e altri eventi similari finalizzati alla promozione della salute e del benessere psico-fisico-sociale nella popolazione di tutte le età;
- Promozione della cultura dell’uso del defibrillatore automatico e organizzazione di corsi di insegnamento di rianimazione cardio-polmonare, con e senza l’ausilio di defibrillatore semi-automatico;
- Organizzazione eventi informativi, formativi e di corsi di primo soccorso, di insegnamento di tecniche salvavita, sulla sicurezza sul lavoro e antincendio, di assistenza alla disabilità temporanea o permanente delle persone;
- Gestione e organizzazione di eventi educativi e formativi, rivolti ai ragazzi in età scolastica, volti a limitare la dispersione scolastica e a sensibilizzarli rispetto a una cultura della salute e del benessere;
- Organizzazione di eventi ludici e ricreativi rivolti ai soci per rafforzare lo spirito associativo.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie l’Associazione potrà aderire a reti associative, collaborare con enti pubblici o privati e stipulare convenzioni con gli enti pubblici.
L’Associazione inoltre potrà promuovere attività e iniziative di raccolta fondi, secondo le modalità e i limiti fissati dalla normativa vigente e svolgere attività diverse in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nel rispetto delle modalità e dei limiti fissati dalla normativa di settore.
L’associazione opera nel territorio prevalentemente nella Regione Veneto.
ART. 4 – (Ammissione)
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che né condividono le finalità e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’organo di amministrazione, che provvederà a comunicarla all’interessato ed annotarla nel libro degli associati. In caso di diniego dell’iscrizione, l’organo di amministrazione è tenuto a dare apposita comunicazione motivata all’interessato entro 60 giorni. L’interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, potrà chiedere che si pronunci in merito, l’assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
ART. 5 – (Associati)
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 6 – (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’associazione hanno il diritto di:
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in assemblea purdté iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto.
I soci dell’associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito dall’assemblea.
ART. 7 – (Volontari)
L’Associazione per il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 117/17 e succ. modificazioni. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, saranno iscritti in un apposito registro.
Il volontario è colui che svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario e’ incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 8 – (Personale retribuito)
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.
ART. 9 – (Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo di amministrazione.
Viene escluso dall’associazione il socio che non è in regola con il versamento della quota associativa, entro il termine annualmente stabilito dall’organo di amministrazione.
li socio dell’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dall’organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ comunque ammesso il ricorso in assemblea entro 30 giorni e comunque al giudice ordinario.
ART. 10 – (Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
ART. 11 – (L’assemblea)
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Ciascun associato ha un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera in via definitiva sul diniego di ammissione all’associazione di un nuovo socio;
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.
ART. 13 – (Convocazione)
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, dal presidente o da chi ne fa le veci, per l’approvazione dei documenti di bilancio. Può essere inoltre convocata su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci o quando l’organo di amministrazione lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell’associazione e comunicazione scritta a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mezzo e-mail.
La convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la data e la sede della riunione (sia per la prima che per l’eventuale seconda convocazione) nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Deve essere spedita e divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
ART. 14 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
li verbale è conservato presso la sede dell’associazione e in libera visione a tutti i soci.
ART. 15 – (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
ART. 16 – (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’associazione, la nomina del liquidatore nonché la devoluzione patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
ART. 17 – (Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione (compreso il presidente) è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall’assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per n. 3 mandati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione viene convocato dal presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, per garantire il regolare funzionamento dell’associazione. Inoltre deve essere convocato su richiesta motivata di. almeno 1/3 dei consiglieri.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il organo di amministrazione sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni dell’organo di amministrazione deve essere redatto un verbale, conservato presso locali dell’associazione.
Il presidente dell’associazione è il presidente del organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti.
Tra i suoi componenti l’organo di amministrazione nomina un vice-presidente e un segretario.
Qualora venisse a mancare un consigliere, esso viene sostituito con il primo dei non eletti. Questi cessa il suo mandato alla naturale scadenza del organo di amministrazione. Nel caso in cui venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’organo di amministrazione decade e si procede a nuove elezioni.
ART. 18 – (Compiti dell’organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
- redige e presenta all’assemblea i documenti annuali di bilancio;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione;
- cura la tenuta dei libri sociali.
ART. 19 – (Il Presidente)
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’organo di amministrazione, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 20 – (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta di fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21 – (I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dai soci.
ART. 22 – (Divieto di distribuzione degli utili)
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 23 – (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e succ. modificazioni e delle relative norme di attuazione.
Le scritture contabili e di bilancio sono predisposte dall’organo di amministrazione e vengono approvate dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 24 – (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 – (Libri sociali)
Oltre alle scritture di bilancio e alle scritture contabili, l’organo di amministrazione dell’Associazione ha il compito di curare la tenuta dei seguenti libri sociali:
- il libro degli associati,
- libro dei volontari,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del organo di amministrazione.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione.
ART. 26 – (Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27 – (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Cittadella, lì 7 ottobre 2018
Elisa Bacchin, Michela Bacchin, Rosetta Ballin, Andrea Casonato e Daniela Giacometti